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Gestione Gruppo IVA

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Mail di Paolo - 24/06/2020

Con la circolare 19/E/2018 l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulle novità del Gruppo Iva, fornendo importanti chiarimenti.

Ricordiamo, brevemente, che il Gruppo Iva sorge a seguito di un’opzione, vincolante per un triennio, in forza della quale viene istituito un autonomo soggetto passivo d’imposta, titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo ed identificato mediante un proprio numero di partita Iva e una propria autonoma iscrizione al Vies. Questo istituto si affianca alla già nota procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, ancora oggi disciplinata dall’articolo 73 D.P.R. 633/1972 e non abrogata dalla riforma operata.

Possono divenire un unico soggetto passivo, mediante l’istituzione di un Gruppo Iva, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, fatta eccezione per i seguenti soggetti:

 le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;
 i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’articolo 670 c.p.c.; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
 i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’articolo 70 -decies, comma 3, terzo periodo, D.P.R. 633/1972;
 i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

La costituzione del Gruppo Iva è facoltativa ma richiede che tutti i soggetti legati da vincoli finanziario, economico e organizzativo partecipino, secondo il modello all in, all out; ed infatti, come prevede l’articolo 70-quater D.P.R. 633/1972, in caso di mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più dei soggetti legati da un vincolo finanziario, economico e organizzativo:

 è recuperato a carico del Gruppo Iva l’effettivo vantaggio fiscale conseguito;
 il Gruppo Iva cessa a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l’opzione per partecipare al gruppo medesimo.

La circolare in oggetto, dopo essersi ampiamente soffermata sui requisiti soggettivi dei partecipanti e sulle vicende che possono interessare il Gruppo Iva (nascita, modifiche e scioglimento) fornisce quindi anche chiarimenti riguardo agli effetti dell’opzione, sia concentrandosi su particolari norme Iva, sia analizzando la disciplina degli adempimenti in capo ai soggetti coinvolti.

Con riferimento, ad esempio, agli obblighi di fatturazione, viene ricordato che gli obblighi di emissione della fattura o degli alternativi strumenti di certificazione fiscale possono essere assolti dal rappresentante del Gruppo oppure dai singoli partecipanti, alternativamente ed indifferentemente. Sono quindi i soggetti interessati ad individuare il modello organizzativo ritenuto più idoneo; nel caso in cui si ritenga opportuno lasciare in capo a ciascun partecipante l’adempimento degli obblighi di fatturazione, la contabilità tenuta da ciascun partecipante costituirà una sorta di un registro sezionale, le cui risultanze confluiranno nelle liquidazioni periodiche di Gruppo.

Con la circolare in esame viene altresì chiarito che può essere adottato anche un sistema “misto”, con l’esecuzione accentrata di taluni adempimenti (per esempio, la registrazione delle fatture) e decentrata di altri (si pensi, ad esempio, alla certificazione fiscale delle operazioni attive e alle relative registrazioni).

Con riferimento, invece, alle operazioni effettuate nei confronti del Gruppo Iva è previsto che il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunichino ai fornitori la partita Iva del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura, i soggetti partecipanti devono quindi verificare l’indicazione del codice fiscale e devono provvedere al suo inserimento, ove mancante.

Le operazioni intercorrenti fra i partecipanti del Gruppo non costituiscono invece cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini dell’Iva, restando fermo l’obbligo di rilevare le medesime nelle scritture contabili, oppure, per le imprese in contabilità semplificata, mediante idonea documentazione emessa nel rispetto dell’ordine cronologico, riportandovi tutti gli elementi utili all’identificazione delle operazioni stesse.

Si ricorda, da ultimo, che la liquidazione dell’imposta e i relativi versamenti fanno capo esclusivamente al rappresentante del Gruppo, e che, ai fini del versamento dell’Iva a debito non è ammessa la compensazione con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo; allo stesso modo, il credito d’imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo Iva non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

in sostanza il gruppo iva ha questa caratteristica un unica partita iva e l'identificazione per ogni società che aderisce al gruppo con il codice fiscale.
di seguito ti fornisco alcune cose trovate in tema di fatturazione elettronica per le società aderenti al gruppo iva.

ti faccio presente che le società che aderiscono possono solo operare con partita iva del gruppo e loro codice fiscale e non piu' con la loro partita iva singola.

Il gruppo IVA può avere più canali di ricezione, ossia più PEC o più codici SdI, ma in tal caso l’operatore dovrà valutare di non usare il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con le nuove FAQ pubblicate in data 19 luglio
2019 in tema di fatture e corrispettivi. Il Gruppo IVA, ha precisato l'Agenzia, è un operatore unico ai fini IVA e quindi le fatture emesse dal Gruppo devono riportare, nella sezione cedente/prestatore, la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove FAQ in tema di fattura elettronica.
Sono state chiarite le modalità di compilazione da parte del cessionario, dell’autofattura relativa all’acquisto di beni effettuato nei confronti di agricoltori esonerati. Il cessionario/committente che acquista beni o richiede servizi ad operatori agricoli esonerati deve emettere autofattura per conto del cedente/prestatore.
Indicazioni anche sulle modalità per predisporre una fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale ”Fatture e corrispettivi” e il software stand alone, dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA. Nello specifico l’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica, in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro.
L'IdCodice è un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, occorre compilare anche il campo “CodiceFiscale” con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”.
Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.
Tra gli ulteriori chiarimenti: l’attività articolata in più punti di consegna (es. supermarket) può avere più codici destinatario, ossia può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI) ma in tal caso l’operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico”.
Quanto al gruppo IVA, l'Agenzia ha precisato che può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI) ma in tal caso l’operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico”. Il Gruppo IVA è un operatore unico ai fini IVA e quindi: le fatture emesse dal Gruppo devono riportare, nella sezione cedente/prestatore, la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile; le fatture ricevute dal Gruppo devono riportare, nella sezione cessionario/committente, la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile.

Nel videoforum del 15 gennaio 2019 tra Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili è stato fornito un importante chiarimento in merito alla fatturazione elettronica per il gruppo IVA ed in particolare sul codice destinatario. Continuano così i chiarimenti offerti dalle Entrate, nell'attesa che l'amministrazione pubblichi una circolare riepilogativa dell'intera disciplina.

Comunque, com'è noto ormai, il codice destinatario è un codice composto da sette caratteri alfanumerici che identifica il canale telematico scelto dal contribuente per ricevere le fatture elettroniche. Ma nel caso del gruppo IVA, è possibile un codice destinatario diverso per ogni società?

Nel rispondere alla domanda posta dai professionsti, Agenzia delle Entrate ha chiarito che considerato che il gruppo IVA è un operatore unico ai fini IVA, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
FATTURA ELETTRONICA GRUPPO IVA 2019
Fatture emesse dal gruppo IVA

devono riportare nella sezione cedente/prestatore della fattura:

 la partita IVA del gruppo
 il codice fiscale del singolo partecipante del gruppo cui l'operazione è riferibile

Fatture ricevute dal gruppo IVA

devono riportare nella sezione cessionario/committente della fattura:

 la partita IVA del gruppo
 il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l'operazione è riferibile.

(invio mail a Paolo per conferma)

Quindi, in sintesi, per riepilogare le modifiche da operare in Sigla possiamo dire:

  1. Dovrà essere creata una nuova anagrafica (soggetto giuridico), con qualifica Gruppo IVA (alle scelte attuali Ditta Individuale/Altro si aggiungerà anche Gruppo IVA). Per questa anagrafica dovrebbe essere specificata la data di inizio e fine validità.

  2. Una anagrafica comune (solo persone fisiche?) potrà essere 'collegata' (tramite apposita associazione) ad una anagrafica di tipo Gruppo IVA (chiaramente il legame sarà valido per il periodo di validità del Gruppo IVA stesso visto che tutti i componenti del gruppo usufruiscono dei vantaggi fiscali per lo STESSO periodo di validità del Gruppo).

  3. Per la fattura elettronica ricevuta possiamo avere che:
    3.1 La fattura è intestata solo al gruppo (CUU del gruppo senza codice fiscale);
    3.2 La Fattura è intestata ad un componente del Gruppo (CUU e Codice Fiscale del componente. Partita IVA del Gruppo);
    3.3 Ci sono altre ipotesi ?

  4. La fattura attiva elettronica emessa potrà essere intestata:
    4.1 Al componente del Gruppo IVA (Terzo con suo CUU e codice fiscale con Partita IVA del Gruppo IVA di appartenenza):
    4.2 Fattura attiva inviata direttamente al Gruppo IVA (Terzo specificato per il Gruppo IVA con suo CUU e Partita IVA, quale codice fiscale in questo caso? Deve essere specificato obbligatoriamente anche un componente? Si può omettere questa scelta?).
    4.3 Ci sono altre ipotesi ?

  5. Per i registri e le liquidazioni IVA per noi non cambia nulla (giusto?).

Risposte di Paolo:

  1. Dovrà essere creata una nuova anagrafica (soggetto giuridico), con

qualifica Gruppo IVA (alle scelte attuali Ditta Individuale/Altro si
aggiungerà anche Gruppo IVA). Per questa anagrafica dovrebbe essere
specificata la data di inizio e fine validità.

risposta si

  1. Una anagrafica comune (solo persone fisiche?) potrà essere 'collegata'
    (tramite apposita associazione) ad una anagrafica di tipo Gruppo IVA
    (chiaramente il legame sarà valido per il periodo di validità del
    Gruppo IVA stesso visto che tutti i componenti del gruppo usufruiscono
    dei vantaggi fiscali per lo STESSO periodo di validità del Gruppo).

risposta sia persone fisiche che giuridiche

  1. Per la fattura elettronica ricevuta possiamo avere che:
    3.1 La fattura è intestata solo al gruppo (CUU del gruppo senza codice
    fiscale);
    3.2 La Fattura è intestata ad un componente del Gruppo (CUU e Codice
    Fiscale del componente. Partita IVA del Gruppo);
    3.3 Ci sono altre ipotesi ?

risposta affermativa
non ci sono altre ipotesi

  1. La fattura attiva elettronica emessa potrà essere intestata:
    4.1 Al componente del Gruppo IVA (Terzo con suo CUU e codice fiscale
    con Partita IVA del Gruppo IVA di appartenenza):
    4.2 Fattura attiva inviata direttamente al Gruppo IVA (Terzo
    specificato per il Gruppo IVA con suo CUU e Partita IVA, quale codice
    fiscale in questo caso? Deve essere specificato obbligatoriamente
    anche un componente? Si può omettere questa scelta?).
    4.3 Ci sono altre ipotesi ?

risposta punto 4.1 si
risposta punto 4.2 se la fattura attiva è inviata direttamente al gruppo non è necessario nessun codice fiscale di un componente del gruppo ...ma solo la p.iva del gruppo risposto punto 4.3 non ci sono altre ipotesi

  1. Per i registri e le liquidazioni IVA per noi non cambia nulla (giusto?).

risposta punto 5 non cambia nulla

Effettuata la modifica a SIGLA